Oggi parliamo di un argomento dedicato alla circolazione stradale e principalmente del reato di omicidio stradale.
Ogni anno ci sono circa 175.000 incidenti, 240.000 persone ferite e 3.500 morti.
Il governo ha deciso di intervenire pesantemente sulle leggi riguardanti questi fatti per cercare di ridurli notevolmente.
Il nuovo articolo 589 del codice penale che è entrato in vigore il 25 marzo 2016 prevede:
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da 2 a 7 anni di carcere per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il codice della strada –
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da 8 a 12 anni di carcere, quando chi commette il reato, viene sorpreso sotto effetto di droghe o alcol (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) –
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da 5 a 10 anni se l’omicida guida in stato di ebrezza lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro), o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose come l’eccesso di velocità – oltre i 70km/h in strada urbana e superiore ai 50 km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana – guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio –
Inoltre ci sono ulteriori norme legate all’omicidio stradale come:
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L’omicidio stradale plurimo – Nel caso in cui il conducente provochi la morte e danni di più persone o del singolo con una pena massima di 18 anni –
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Arresto in flagranza – La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza di aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito anche nel caso in cui il conducente responsabile del conducente si sia fermato ed abbia prestato soccorso –
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Fuga del conducente – Nel caso di fuga, l’arresto è sempre consentito ed in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per lesioni –
Nel nuovo regolamento, non si parla solamente di omicidio stradale ma anche relativo alle lesioni personali colpose tra cui troviamo:
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Lesioni stradali – Invariata la pena base se provocate per violazione del codice della strada, rialzi se il guidatore è ubriaco o drogato (da 3 a 5 anni per lesioni gravi, da 4 a 7 per lesioni gravissime). In ogni caso se il conducente si trova in stato di ebrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose, scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime –
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Mezzi pesanti – L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebrezza live, saranno applicati gli aggravi di pena –
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Perizie coattive – Se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe, la polizia giudiziaria può chiedere al PM di autorizzarla ed effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini –
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Revoca della patente – Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà avere la patente almeno 30 anni dopo la revoca –
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Sospensione cautelare – Nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino ad un massimo di 3 anni ma non è prorogabile), il prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di 5 anni –
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